AUTO RUBATA IN PARCHEGGIO; RESPONSABILITA’ DEL DEPOSITARIO
INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO DI PARCHEGGIO
Il contratto di parcheggio è da qualificare come contratto atipico, per la cui disciplina normativa bisogna fare riferimento al contratto di deposito. (1) Nel contratto di parcheggio, l’affidamento dell’auto può avvenire in qualsiasi modo, non essendo necessaria la consegna delle chiavi.
In capo al depositario sorge, quindi, l’obbligo di custodia, dalla quale potrà derivare una responsabilità dovuta a danni o furto.
AUTO LASCIATA IN CUSTODIA IN UN PARCHEGGIO
Il tribunale di Milano, con la sentenza 1483-19, ha chiarito come il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve dimostrare che l’inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«con riferimento, quindi, alla regola del riparto dell’onere probatorio, in tema di responsabilità del depositario, l’art. 1780 c.c., che prevede il caso della sottrazione della cosa depositata per ricollegarvi un obbligo di avviso al depositante, ripete la regola stabilita dall’art. 1218 c.c.; per ottenere la liberazione il depositario è tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile. La prova liberatoria verte non tanto sulla diligenza quanto sul fatto che ha causato l’evento; la prova sulla diligenza può rilevare sotto il profilo dell’evitabilità del fatto mediante lo sforzo diligente esigibile secondo il modello del buon padre di famiglia. Pertanto, il depositario non si libera della responsabilità provando di avere usato nella custodia della cosa la diligenza del buon padre di famiglia, ma deve a questo fine provare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile (ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 28/10/2014 , Cass. n. 26353/2013 e Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13359 del 19/07/2004; Cass. 12.6.1995, n. 6592; Cass. 8.8.1997, n. 7363). Le cause di non imputabilità debbono essere individuate in base alla valutazione della diligenza usata dal depositario nell’adempimento della prestazione di custodia. La giurisprudenza ha richiamato in proposito i concetti di inevitabilità ed adeguatezza, affermando la responsabilità quando il depositario non dimostri dì avere adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso (Cass. 27.5.1982, n. 3288). Tra i fatti non imputabili rientrano quelli che risultino evitabili solo con costi umani o economici talmente elevati da non potere essere richiesti ad un debitore che sia tenuto a comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia. A tal fine è senz’altro ravvisabile fatto non imputabile idoneo a liberare il depositario della responsabilità per mancata restituzione della cosa depositata quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui è custodita mediante la commissione di rapina a mano armata senza che rilevi se egli abbia adoperato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della violenza sulla sua persona (vedi Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13359 del 19/07/2004).»
NOTE
(1) S.Castro, I contratti di deposito, Torino, Giappichelli, 2007.