Il trust liquidatorio è una particolare tipologia di trust, i cui tratti distintivi si sostanziano nell’essere istituito da un imprenditore, ed avere il patrimonio aziendale oggetto del conferimento in trust.
Il trust liquidatorio:
▪Ha come scopo principale quello di liquidare il patrimonio aziendale, al fine di far fronte ai propri debiti con i creditori;
▪E’ una procedura alternativa alla classica «liquidazione societaria» attuata, quindi, con lo scopo di ripianare le passività aziendali;
▪In caso di insolvenza, potrebbe essere attuato in «sostituzione» della procedura fallimentare
▪E’ funzionale alla composizione della crisi d’impresa.
Possiamo distinguere:
▪Trust protettivi, aventi funzione preliquidatoria;
▪Trust di salvataggio, istituiti al fine di evitare un’istanza di fallimento;
▪Trust «puramente liquidatori», alternativi alla liquidazione;
▪Trust «falsamente liquidatori» con il fine ostacolare le richieste dei creditori. (1)
FISCALITA’ DEL TRUST LIQUIDATORIO
La Cassazione, con la sentenza 13626-18 ha ribadito come, quando il trust costitutivo di un vincolo di destinazione produca un effetto traslativo, si applicano le imposte di successione e donazione.
MASSIMA
Il “trust” mediante il quale si costituisce un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del “trustee”, sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, deve essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto assoggettato a detta imposta, in luogo di quella di registro, un “trust” finalizzato alla liquidazione di beni nell’interesse dei creditori).
Fonte:
Giustizia Civile Massimario 2018
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«La Corte in proposito ha osservato che “l’unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i “vincoli di destinazione”, con la conseguenza che il presupposto dell’imposta rimane quello stabilito dall’art. 1 D.Lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari……Quella che emerge dal D.L. n. 262 cit., art. 2, comma 47 e ss., è la preoccupazione del legislatore (nei termini di intenzione del legislatore di cui all’art. 12 preleggi, comma 1) di evitare che un’interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato D.Lgs. n. 346 cit. potesse dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso fosse stato collocato all’interno di una fattispecie di “recente” introduzione come quella dei “vincoli di destinazione” e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto “vecchio” D.Lgs. n. 346 cit…. (Cass. 21614/2016). Il Collegio ritiene di condividere il secondo orientamento sopra riferito. La lettura del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e le ragioni di ordine costituzionale, legate alla capacità contributiva ex art. 53 Cost. fanno ritenere legittima l’applicazione dell’imposta prevista dal TU n. 346/90 qualora, come nella specie, il trasferimento a favore dell’attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. Coerentemente con la natura e l’oggetto del tributo, sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro. Il vincolo di destinazione, in tal caso è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente” senza alcun effetto di segregazione del bene.»