La fecondazione eterologa, è una tecnica di procreazione assistita che utilizza gameti (ovociti e/o spermatozoi) da parte di un donatrice/ore che sia esterno alla coppia.
In pratica, nella fecondazione eterologa uno dei due gameti adoperati per procreare (ovocita o spermatozoo) non deriva da uno dei genitori che si sottopone al trattamento, ma viene prelevato da un soggetto esterno alla coppia richiedente (donatore).
Nella fecondazione omologa, invece, i gameti (ovocita o spermatozoo) utilizzati nella procreazione assistita derivano dalla coppia di genitori del nascituro.
La fecondazione eterologa totale si verifica quando entrambi i gameti, maschile e femminile, sono estranei alla coppia richiedente; in questo caso, i genitori sociali differiranno dai genitori genetici.
INCOSTITUZIONALITA’ DEL DIVIETO DI FECONDAZIONE ETEROLOGA
Lalegge 40-04, che ha disciplinato la procreazione assistita, all’articolo 4 vietava la fecondazione eterologa. (1)
La sentenza della Corte Costituzionale 162-14 ha sancito l’incostituzionalità degli articoli nei quali era vietata e sanzionata la fecondazione eterologa.
ESTRATTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
«La formazione di una famiglia, che include la scelta di avere figli, costituirebbe un diritto fondamentale della coppia, rispondente ad un interesse pubblico riconosciuto e tutelato dagli art. 2, 29 e 31 Cost. Obiettivo della legge n. 40 del 2004 sarebbe «quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità della coppia mediante il ricorso alla procreazione medicalmente assistita». In considerazione di tale finalità, il divieto stabilito dal citato art. 4, comma 3, recherebbe vulnus a detti parametri, perché discriminatorio ed irragionevole, in quanto per esso sono «trattate in modo opposto coppie con limiti di procreazione, risultando differenziate solo in virtù del tipo di patologia che affligge l’uno o l’altro dei componenti della coppia». Nonostante sussistano elementi di diversità tra fecondazione omologa ed eterologa, «l’esame comparato delle due situazioni evidenzia comunque nel confronto tra le condizioni delle due categorie di coppie infertili una loro sostanziale sovrapponibilità, pur in assenza di coincidenza di tutti gli elementi di fatto». In particolare, «all’identico limite (infertilità e sterilità di coppia) dovrebbe corrispondere la comune possibilità di accedere alla migliore tecnica medico-scientifica utile per superare il problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica accertata». L’elemento non comune (costituito dalla specificità della patologia) non sarebbe sufficiente ad escludere l’eguaglianza delle situazioni, sotto il profilo giuridico, e sarebbe palese la «natura discriminatoria del divieto totale di fecondazione eterologa […], [che non costituirebbe] l’unico mezzo, e nemmeno il più ragionevole, per rispondere alla tutela dei concorrenti diritti, potenzialmente confliggenti con il riconoscimento del diritto di accedere alle pratiche di PMA eterologa». »
NOTE
(1) M. De Tilla, L. Militerni, U. Veronesi, Fecondazione eterologa, Assago, UTET, 2015.