CRITERI PER CALCOLARE L’ASSEGNO DIVORZILE; ULTIME NOVITA’
L’ASSEGNO DI DIVORZIO E’ UNA CONTRIBUZIONE ECONOMICA
L’assegno di divorzio è una contribuzione economica, versata periodicamente o, in un’unica soluzione, a uno dei due coniugi divorziati dall’altro ex coniuge.
Il diritto a ricevere il pagamento dell’assegno di divorzio deve essere verificato dal giudice, che valuta l’esistenza di determinati presupposti. (1)
La legge 898-70, all’articolo 5 comma 6, stabilisce che:
«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non puo’ procurarseli per ragioni oggettive.»
ASSEGNO DI MANTENIMENTO E ASSEGNO DIVORZILE
Non bisogna, però, fare confusione tra assegno di mantenimento e assegno divorzile.
L’assegno di mantenimento è una somma che viene erogata con la separazione e fino al divorzio. L’assegno divorzile lo scopo di assicurare all'(ormai) ex coniuge più debole economicamente, il necessario per vivere ed essere autosufficiente.
ASSEGNO DI DIVORZIO-UNA DUPLICE FUNZIONE
Ma quali sono i fattori che vanno ad incidere nel calcolo dell’assegno di divorzio?
Sul punto, è intervenuta la Cassazione con la sentenza 18287-18, secondo la quale l’assegno non è più considerato un mezzo per permettere all’ex coniuge il ripristino del tenore di vita vissuto durante il matrimonio, ma non deve essere neanche previsto come un semplice strumento assistenziale.
L’assegno divorzile, in pratica, ha una duplice funzione:
▪Funzione compensativa;
▪Funzione assistenziale.
ALCUNI ESTRATTI DELLA SENTENZA
«L’intrinseca relatività del criterio dell’adeguatezza dei mezzi e l’esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un’esegesi dell’art. 5, c.6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Il richiamo all’attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell’autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all’assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5. c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto.»
NOTE
(1) G. Contiero, Il trattamento economico nella separazione e divorzio, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.